Dal 27 settembre 2026 si applica in Italia il decreto legislativo 30/2026: chi vende beni ai consumatori, anche online, deve mostrare un avviso uniforme sulla garanzia legale e non può più usare certe formule ambientali. Le regole nascono dalla direttiva europea 2024/825 e riscrivono parti del Codice del consumo.

Fonte primaria: decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026, in vigore dal 24 marzo 2026, testo ufficiale su Normattiva. Questo articolo riassume il decreto e non sostituisce né la lettura del testo ufficiale né il parere di un consulente legale.

Cosa è cambiato e da quando

Il decreto attua la direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che modifica la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e quella sui diritti dei consumatori. È in vigore da marzo, ma l’articolo 2 fissa un altro momento: le disposizioni si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026. Quella data è passata da pochi giorni.

Per un negozio online i fronti sono due. Che cosa scrivi sulla garanzia. Che cosa scrivi sull’ambiente e sulla durata dei prodotti.

L’avviso armonizzato sulla garanzia legale

Tra le informazioni da dare al consumatore prima del contratto compare ora un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, con i suoi elementi principali e la durata minima di due anni. Va mostrato in modo visibile e con il formato uniforme dell’avviso armonizzato, previsto dal nuovo articolo 65-ter e dall’allegato II-octies del Codice del consumo.

C’è poi l’etichetta armonizzata. Se il produttore offre, senza costi aggiuntivi, una garanzia commerciale di durabilità che copre il bene nel suo complesso per oltre due anni, e ti mette l’informazione a disposizione, il venditore deve indicarla con quella etichetta, insieme alla durata. Per i contratti online questa informazione rientra tra quelle da comunicare in modo chiaro direttamente prima che il cliente invii l’ordine (articolo 51, comma 2).

Entrano nell’elenco anche il periodo minimo di aggiornamenti software per i beni con elementi digitali, l’indice di riparabilità quando esiste, o in alternativa le informazioni su pezzi di ricambio e istruzioni di riparazione. Abbiamo letto gli articoli 48 e 49 riga per riga: quasi tutte queste voci valgono solo se il produttore mette il dato a disposizione di chi vende.

Le formule ambientali che non reggono più

Il decreto inserisce nuove definizioni (asserzione ambientale, etichetta di sostenibilità, sistema di certificazione) e allunga l’articolo 23, cioè l’elenco delle pratiche ingannevoli in ogni caso. Tra le nuove voci:

  • esibire un’etichetta di sostenibilità che non si basa su un sistema di certificazione e non è stabilita da autorità pubbliche;
  • fare un’asserzione ambientale generica senza saper dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, per esempio Ecolabel UE;
  • riferire all’intero prodotto o all’intera azienda un claim che vale solo per un aspetto;
  • dire che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni di gas serra in base alla compensazione;
  • presentare come un pregio dell’offerta un requisito che la legge impone a tutti i prodotti di quella categoria nell’Unione.

L’articolo 21 limita i claim sul futuro: promettere prestazioni ambientali che arriveranno richiede un piano di attuazione con obiettivi misurabili e scadenze, verificato periodicamente da un terzo indipendente. Sono entrate anche voci sulla durata: dichiarare una durabilità non vera o presentare come riparabile un bene che non lo è.

Cosa cambia per chi vende online

Se vendi in dropshipping il venditore verso il cliente sei tu, quindi l’avviso sulla garanzia legale è un tuo obbligo anche se la merce parte da un magazzino che non vedi. Le informazioni su aggiornamenti e riparazioni dipendono invece da ciò che ti passa il fornitore. Noi partiremmo da lì: una richiesta scritta di quei dati al fornitore è l’unico modo per non pubblicare una scheda prodotto incompleta.

  1. Cerca nelle schede prodotto formule come “eco”, “green”, “a impatto zero” e chiediti con quale prova le sostieni.
  2. Togli i loghi di sostenibilità creati in casa o privi di verifica di terzi.
  3. Prepara in ogni scheda prodotto lo spazio per l’avviso sulla garanzia.
  4. Chiedi ai fornitori per iscritto garanzia commerciale, aggiornamenti software e ricambi.

Il recesso online è lo stesso filone europeo: ne abbiamo scritto in pulsante di recesso dal 19 giugno 2026. Per scegliere chi ti fornisce la merce c’è la guida su come scegliere un fornitore dropshipping affidabile, per ciò che torna indietro la procedura sui resi con supplier estero.

Cosa non è ancora chiaro

Il formato grafico e il testo esatto dell’avviso non stanno nel corpo del decreto: rinviano all’allegato II-octies e al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione del 25 settembre 2025, che il decreto cita nelle premesse e che non abbiamo riletto per intero. Per costruire l’avviso sulla scheda prodotto serve quel testo, non un riassunto. L’articolo 65-ter prevede anche un futuro decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy per adeguare l’allegato alle modifiche europee.

Non è chiaro nemmeno dove l’avviso debba stare sulla pagina: il decreto dice “in modo visibile” e niente di più. E il decreto non introduce una scala sanzionatoria propria: le pratiche vietate ricadono nel regime del Codice del consumo sulle pratiche commerciali scorrette, che qui non abbiamo riesaminato. Per l’importo di una possibile sanzione rivolgiti a un consulente.

Se un cliente aprisse stasera una tua scheda prodotto, troverebbe l’avviso sulla garanzia e una prova per ogni parola “green” che hai scritto?